Disegno di Legge di Stabilità 2013

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2013:
PRIME OSSERVAZIONI ED ANALISI ANFFAS ONLUS
A cura dell’Area comunicazione e politiche sociali Anffas Onlus
Il 16 ottobre scorso è stato finalmente reso disponibile, da parte del Governo, il testo del disegno di legge di stabilità 2013 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), trasmesso alle Camere per la successiva approvazione (in un comunicato del Ministro dei rapporti con il Parlamento si legge che il provvedimento approderà in Assemblea a Montecitorio dal 12 novembre prossimo).
Di seguito, proponiamo una nostra prima analisi del disegno di legge, con particolare riferimento alle possibili e più dirette ripercussioni per le persone con disabilità ed i loro genitori e familiari.
In premessa è comunque importante evidenziare che, rispetto alle indiscrezioni trapelate dalla stampa nei giorni che hanno preceduto la pubblicazione definitiva del testo e ad alcune dichiarazioni del Governo, nel documento che oggi analizziamo non compaiono le paventate misure rispetto al dimezzamento della retribuzione per l’utilizzo (da parte dei dipendenti pubblici) dei permessi previsti dalla Legge 104/92, né la previsione dell’assoggettabilità ai fini IRPEF delle pensioni di invalidità.
Vi sono comunque altre previsioni, sia generali che specifiche, che destano serie preoccupazioni per le loro possibili ripercussioni e che di seguito commenteremo.
Al livello generale, le misure principali e che investono ovviamente la totalità dei cittadini, compresi quelli con disabilità, riguardano principalmente l’aumento dell’IVA di un punto percentuale a partire dal giugno 2013 (che arriverà quindi al 22 e 11%), la riduzione dell’IRPEF per i primi due scaglioni di reddito, la revisione di alcune agevolazioni fiscali e i tagli alla Sanità (600 milioni per il 2013 e un miliardo per il 2014), agli Enti Territoriali ed alla Scuola.
Di seguito vedremo nel dettaglio le parti del provvedimento che più da vicino riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie.
MISURE CHE RIGUARDANO L’AMBITO SCOLASTICO
ART. 3 COMMA 33
Il testo
Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione dell’insegnante di sostegno all’alunno disabile di cui all’art. 19, comma 11, del decreto‐legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 2011, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del 1
lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
Commento
Il disegno di legge prevede che le competenze per la redazione della Diagnosi Funzionale (cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato fisico dell’alunno con disabilità che oggi comprende anche il Profilo Dinamico Funzionale, e che attualmente è redatta dall’Unità Multidisciplinare territoriale affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto in carico ai Piani di Zona o agli Enti Locali competenti e Asl, in collaborazione con la scuola e con la Famiglia) passino all’INPS.
E’ da ricordare, a questo proposito, che già con la Legge 111/2011 è stato affidato all’INPS anche l’accertamento della condizione di “alunno in stato di handicap” e ciò ha già comportato una serie di disagi per gli alunni e le famiglie.
Riteniamo tale passaggio ancor più pericoloso, poiché non crediamo che l’INPS (pur fatta salva la possibilità di avvalersi del personale medico delle aziende sanitarie) sia in possesso del patrimonio scientifico e culturale necessario per la redazione di una diagnosi funzionale e che piuttosto si dovrebbe puntare all’unificazione di tutte le procedure di valutazione della condizione di disabilità in rispondenza ai più avanzati paradigmi scientifico‐culturali in materia, con particolare riferimento all’ICF.
ART. 3 COMMA 35
Per l’anno scolastico 2012‐2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili ad otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Commento
Il provvedimento in questione prevede la possibilità, da parte delle Amministrazioni scolastiche, in collaborazione con le Regioni ed anche per mezzo di specifiche convenzioni tra le Regioni ed il Ministero dell’Istruzione, specifici progetti con carattere straordinario.
Riteniamo che in tale contesto dovrebbe rientrare anche e soprattutto l’attivazione o potenziamento di progetti volti ad assicurare la frequenza scolastica anche agli alunni con disabilità che non possono frequentare direttamente l’istituto scolastico (istruzione domiciliare) e che potrebbe essere previsto uno specifico emendamento in cui poter inserire alcune ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie per favorire progetti sperimentali di tal tipo.
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ART. 3, COMMA 42
Il testo
A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purchè in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.
Commento
Il provvedimento prevede l’innalzamento dell’ore di cattedra dei docenti, inclusi quelli di sostegno, da 18 a 24 ore settimanali. Nelle ore eccedenti il personale potrà essere utilizzato ad attività di supplenza.
In questo caso riteniamo importante vigilare sul fatto che l’applicazione di tale articolo non determini la copertura dei posti di sostegno con professori curricolari non specializzati o che, peggio, si riducano le assegnazioni di insegnanti di sostegno alle varie scuole che possono godere già di personale a disposizione per 6 ore alla settimana.
ART. 3, COMMA 46
Il testo
All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b) al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c) al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.
Commento
Il Governo prevede la riduzione da 100 a 50 del numero di docenti che possono essere assegnati alle “associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica…”.
Non si menzionano i temi dell’integrazione/inclusione scolastica, ma è evidente che la scelta di riduzione appartiene alla “famiglia” dei tagli alla spesa connessa alle politiche di coesione ed inclusione sociale.
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MISURE CHE RIGUARDANO GLI ENTI TERRITORIALI
ART. 5
Il testo
1. All’articolo 16, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire:
a) al primo periodo le “1.000 milioni di euro” con le seguenti “2.000 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con le parole “2.050 milioni di euro”;
b) al quarto periodo, le parole “per ciascuna regione, in misura corrispondente” con le seguenti “per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale”.
2. All’articolo 16, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, all’ultimo periodo aggiungere dopo le parole “degli importi” le seguenti “incrementati di 500 milioni di euro annui”.
3. Al primo periodo dell’articolo 16 comma 6del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “2.000 milioni di euro” con “2.500 milioni di euro” e le parole “2.100 milioni di euro” con “2.600 milioni”.
4. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “1.000 milioni di euro” con “1.200 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con “1.250 milioni”.
5. Al comma 8 dell’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti”.
6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo, è pari, nell’anno 2013, all’importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell’interno nell’anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
Commento
Il provvedimento in questione prevede ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti territoriali, che si sommano a quelli già operati negli anni precedenti.
Nel testo del disegno di legge si fa riferimento a due fondi istituiti con precedenti provvedimenti:
1. il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ha istituito (art. 2) il fondo sperimentale di riequilibrio in favore dei Comuni, alimentato con i proventi fiscali di natura immobiliare stabiliti dallo Stato (imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, salvo Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto che resta attribuito allo Stato, imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; tributi speciali catastali; tasse ipotecarie; cedolare secca sugli affitti con riferimento alla quota stabilita dalla Legge). Il Fondo sperimentale ha la finalità di “…realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare”
2. il fondo perequativo del medesimo D. Lgs. è invece determinato dall’art. 13. Si tratta del fondo destinato a Comuni e Province “…a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro 4
svolte….Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica”. Ricordiamo che le funzioni fondamentali dei Comuni sono così stabilite:
“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra‐comunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale».
Il taglio ai due fondi, già definito dalla L.135/2012, già stabilito in 2 MLD € per il 2013 e per il 2014, e in 2,100 MLD per il 2015, viene accresciuto di 500 MLN € per ciascun anno.
Come illustrato nella tabella che segue, il disegno di legge di stabilità per il 2013 e gli anni seguenti prevede poi ulteriori tagli ai tagli già previsti nella L.135/2012, a danno del fondo sperimentale di riequilibrio (in favore delle Province – art. 21 D.Lgs. n. 68 del maggio 2011) e del fondo perequativo (in favore delle Province e delle città metropolitane – art. 23 D.Lgs. n. 68 del maggio 5
2011). Gli ulteriori tagli rispetto a quelli già stabiliti dalla L.135/2012 sono di 200 MLN€ per ogni anno (i tagli sono quindi pari a 1200 MLN € per gli anni 2013 e 2014 e di 1250 MLN€ per il 2015).
L. 135/2012 (le cifre sono in Mln€)
Legge di stabilità 2013(le cifre sono in Mln€)
Art. 16 comma 2 primo periodo
700 x anno 2012
1000 x anno 2013
1000 x anno 2014
1050 x anno 2015
2000 x anno 2013
2000 x anno 2014
2050 x anno 2015
Art. 16 comma 2 quarto periodo
Non vengono indicate somme, che vengono richiamate in senso “corrispondente” a quanto indicato nel primo, secondo e terzo periodo
Nella proposta di legge di stabilità vengono invece indicate le cifre che lo Stato intende raggiungere, in modo proporzionale: 1000 nel 2013, 1000 nel 2014 e 1050 nel 2015
Art. 16 comma 3
600 x anno 2012
1200 x anno 2013
1500 x anno 2014
1575 x anno 2015
+ 500 x ogni anno
Art. 16 comma 6 (sono riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo in favore di Comuni e Province, oltre che dei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna)
‐ 500 x anno 2012
‐ 2000 x anno 2013
‐ 2000 x anno 2014
‐ 2100 x anno 2015
‐ 2500 x anno 2013
‐ 2500 x anno 2014
‐ 2600 x anno 2015
Art. 16 comma 7 (idem come sopra nei confronti delle Province e delle Province delle regioni Sicilia e Sardegna)
‐ 1000 x anno 2013
‐ 1000 x anno 2014
‐ 1050 x anno 2015
‐ 1200 x anno 2013
‐ 1200 x anno 2014
‐ 1250 x anno 2015
MISURE CHE RIGUARDANO L’AMBITO ED I SERVIZI SANITARI
ART. 6
Il testo
1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: 6
a) all’articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e”;
b) all’articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento”.
2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’art. 15, comma 22, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.000 di euro a decorrere dall’anno 2014. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
3. Al comma 51, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall’art. 17, comma 4, lettera e), del decreto‐legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”.
Commento
Questo articolo interviene – negativamente – su alcune parti del decreto legge n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (convertito, con emendamenti, in Legge n. 135/2012) rispetto alle quali Anffas ha già manifestato serie preoccupazioni.
Infatti, il qui citato art. 15, comma 13, lett. a aveva previsto il taglio del 5% degli importi e delle prestazioni rispetto ai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi per tutta la loro durata e ciò è già stato interpretato da alcune Regioni come taglio indiscriminato a tutti i servizi (anche quelli in convenzionamento diretto), compresi quelli per le persone con disabilità, con un grave danno rispetto alla qualità e sostenibilità degli stessi e con la possibilità di un vertiginoso aumento della compartecipazione alla spesa degli stessi.
Il disegno di legge di stabilità in tal caso porta il taglio dal 5 al 10% dal gennaio 2013 e peggiorando quindi ulteriormente il quadro sopra esposto.
Inoltre, per quanto concerne i dispositivi medici, c’è da dire che ai sensi dell’art. 17 L. 11/2011 dal 1/01/2013 la spesa del SSN per dispositivi medici è fissata entro un tetto, a livello nazionale e a livello di ogni singola Regione, riferito rispettivamente al fabbisogno standard nazionale e regionale. Il valore assoluto dell’onere a carico del SSN viene definito anno per anno con Decreto Ministeriale. Il sopra citato decreto aveva rideterminato (alla lettera f del comma 13) tale valore assoluto al 4,9% per l’anno 2013 ed al 4,8% a partire dal 2014. Il disegno di legge di stabilità modifica nuovamente tali parametri portandoli al 4,8% e, a decorrere dal 2014, al 4,4%.
Nello stesso articolo, inoltre, si determina il “taglio” di 600 milioni per il 2013 e 1 miliardo a decorrere dal 2014 del fabbisogno del servizio sanitario nazionale.
E’ ovvio che tutto quanto sopra esposto determina serie preoccupazioni per le ripercussioni che i tagli sicuramente avranno sul diritto a godere del miglior stato di salute possibile e di un’adeguata qualità di vita, che in gran parte passano appunto dalla possibilità di accedere e fruire di servizi, per tutti i cittadini e soprattutto per quanti hanno condizioni di salute che determinano disabilità. 7
ART. 9, COMMA 2, 3 e 4
Il testo
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali salvaguardando esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.
3. Per l’anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 è ripartito sulla base del criterio storico.
4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997 con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
Commento
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture, e in concerto con il Ministro dell’economia e con l’intesa della Conferenza Stato/Regioni si definiranno i criteri e le modalità con cui trasferire il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Tali criteri sono definiti tenendo conto del rapporto tra ricavi e traffico pubblico locale e di servizi ferroviari regionali e sono ovviamente finalizzati all’efficienza e alla razionalizzazione della gestione dei servizi, mediante:
un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica, il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi (più traffico, insomma, ma anche maggiore costo del biglietto?), riduzione dei servizi in eccesso (quali?) e corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata. 8
E’ da evidenziare, quale nota critica, come in tutto ciò non compaia mai il riferimento al miglioramento delle condizioni di accessibilità dei servizi di trasporto, ormai oggetto anche di diverse condanne nei confronti delle Amministrazioni da parte dei Tribunali.
Inoltre, viene qui attribuito alle Regioni il compito di procedere alla ri‐programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, rimodulando i servizi a domanda debole e le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche.
In questo caso, grande attenzione si dovrà porre per comprendere i criteri attraverso i quali determinate tipologie di servizio potranno essere considerate a domanda debole o diseconomiche, per evitare che – per esempio – tra questi rientrino quelli forniti a persone con disabilità.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
ART. 12 COMMA 2
Il testo
All’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) Nella lettera a), le parole “23 per cento” sono sostituite dalle seguenti “22 per cento”;
b) Nella lettera b), le parole “27 per cento” sono sostituite dalle seguenti “26 per cento”
Commento
Il disegno di stabilità prevede qui l’abbassamento dell’1% delle prime due aliquote (23% e 27%) che oggi si usano per calcolare quanto pagare ai fini Irpef. Si ricorda che il calcolo dell’Irpef si ottiene moltiplicando il reddito complessivo di una persona, al netto degli oneri deducibili1, per una certa aliquota. Pertanto, dal 1 gennaio 2013 chi ha un reddito imponibile fino a 15.000,00 euro annui non si vedrà più applicare l’aliquota al 23%, ma quella al 22%; chi avrà un reddito imponibile sopra i 15.000 euro, ma inferiore a 28.000 non si vedrà più applicare l’aliquota al 27%, ma al 26%. Riteniamo che, pur se in qualche caso di favore per alcune persone e famiglie (anche se pare che la misura non abbia significativi vantaggi per le persone in stato di incapienza), tale scelta possa essere demagogica, laddove semmai il risparmio per ogni famiglia di poche centinaia di euro all’anno giustifichi poi dall’altra parte tagli nei servizi.
ART. 12 COMMI 4, 5 E 8 (IN COMBINATO DISPOSTO)
Il testo
4. Gli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), c),d), e‐ter), f), g), h), l‐bis), l‐ter) e l‐quater), del testo unico delle imprese dei redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, son deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all’art. 15 del citato testo unico (ndr. dpr 917/1986) son detraibili dall’imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma , lettere c) dal quarto all’ottavo periodo, c‐ter) e i‐septies, e al comma 1‐quater del medesimo articolo 15.
8. Gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, son detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore a 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
1 Vedasi quanto scritto nel commento all’art. 12 comma 4 per quanto riguarda gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo prima di calcolare l’imposta da pagare. 9
Commento
Il provvedimento prevede qui che non siano deducibili (dal reddito complessivo calcolabile ai fini Irpef) certe spese (per es. 50% delle spese sostenute per le pratiche di affidamento di minori), se non quando superano 250,00 euro, a differenza di oggi dove le stesse spese sono dedotte sempre.
E’ da segnalare che tale franchigia non dovrebbe essere applicata alle spese previste dalla lettera b) dell’art. 10 comma 1 DPR 917/1986, ossia a: le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Inoltre, si prevede che, una volta calcolata l’imposta potenziale (reddito complessivo al netto delle deduzioni X aliquota di riferimento) possano essere detratte somme pari a certe spese (per es., premi assicurativi per il rischio morte), solo quando eccedano i 250,00 euro e fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascun periodo di imposta, laddove oggi tali spese sono sempre detraibili. Tuttavia, è da segnalare che la franchigia ed il tetto massimo non dovrebbero essere applicati a:
– Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;
– le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
– le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Tutte le altre spese (comprese, ad esempio quelle mediche), invece, dovrebbero subire comunque la franchigia ed il limite e saranno applicate retroattivamente (a partire dall’anno di imposta 2012).
ART. 12 COMMI DA 14 A 17
Il testo
14. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41‐bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127‐duodevicies) è aggiunto il seguente: “127‐undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27‐ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore 10
dei soggetti indicati nello stesso numero 27‐ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”.
15. All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
Commento
Il disegno di legge prevede l’imposizione dell’Iva (dal 4 al 10% per il 2012 e all’11% dal 2013) per le prestazioni socio sanitarie (comprese quindi quelle rivolte a persone con disabilità e non autosufficienti, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni) rese da parte di cooperative sociali.
Ovviamente tale misura, che si innesta su un sistema di welfare assai debilitato, avrà un impatto notevole, oltre che sulle cooperative stesse – che agiscono frequentemente in ottica di sussidiarietà sociale nel garantire servizi essenziali “al posto” dello Stato, soprattutto sui cittadini e le famiglie – nonché eventualmente gli Enti locali – che beneficiano di tali tipi di servizi, sui quali presumibilmente saranno ulteriormente scaricati costi e disagi.
Per maggiori informazioni e contributi
Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net –
e-mail: nazionale@anffas.net
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